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Aggiornamento tecnico dello sportello telematico

A causa di interventi di aggiornamento tecnico straordinario, nella giornata di martedì 9 giugno il portale per la presentazione delle istanze telematiche non sarà accessibile. Ci scusiamo per il momentaneo disservizio.

Documentazione relativa all'impatto acustico

Secondo la normativa vigente esistono attività soggette alla presentazione di valutazione di impatto acustico e attività non soggette alla presentazione di valutazione di impatto acustico. In ogni caso deve comunque essere rispettata la quiete pubblica che, quale bene collettivo, è comunque condizione necessaria per garantire la salute e deve essere tutelata dagli enti pubblici competenti, tra cui i Comuni, “[...] come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività [...]“ (articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana). La Legge 26/10/1995, n. 447 stabilisce i principi fondamentali per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico ai sensi e per effetto dell'articolo 117 della Costituzione della Repubblica Italiana. 

Attività soggetta a presentazione di valutazione di impatto acustico

Le attività soggette alla presentazione di valutazione di impatto acustico sono definite in dettaglio dal Decreto del Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227

Documentazione di valutazione previsionale di impatto acusticoLa documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico deve essere presentata se l'attività è permanente. La documentazione deve essere redatta e firmata da un professionista abilitato (Legge 26/10/1995, n. 447, art. 8).
Domanda di autorizzazione in deroga alle emissioni sonoreSe l'attività ha carattere temporaneo è possibile presentare domanda di autorizzazione in deroga alle emissioni sonore (Legge 26/10/1995, n. 447, art. 6).
Autocertificazione di rispetto dei limiti acusticiPer le attività permanenti soggette alla presentazione di valutazione di impatto acustico, è facoltà dell'imprenditore autocertificare che durante l'esercizio dell'attività le emissioni non saranno superiori ai limiti stabiliti del territorio comunale (Decreto del Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227, art. 4, com. 2 e Legge 26/10/1995, n. 447, art. 8, com. 5) fatte salve le specifiche disposizioni regionali previste per le singole attività e indicate all'interno della relativa guida al procedimento.

 

Attività non soggetta a presentazione di valutazione di impatto acustico

Per le attività non soggette alla presentazione di valutazione di impatto acustico è comunque necessario autocertificare il rispetto dei limiti fissati dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico. In questo caso è possibile elaborare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Legge 26/10/1995, n. 447, art. 8, com. 5).