
Chi vuole organizzare uno spettacolo pirotecnico su aree demaniali marittime deve chiedere l'autorizzazione per il loro utilizzo.
Gli spettacoli devono svolgersi in modo da non costituire intralcio alla navigazione come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/06/1949, n. 631, art. 91.
Requisiti oggettivi
Per svolgere l’attività si devono rispettare le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
In particolare:
- i galleggianti utilizzati come postazioni di sparo per spettacoli pirotecnici devono essere iscritti nei registri nautici per poter navigare nelle acque interne, come previsto dal regolamento per la navigazione interna (Decreto del Presidente della Repubblica 28/06/1949, n. 631, art. 72) quindi deve essere prodotta copia della licenza di navigazione e del certificato di idoneità e delle dotazioni di sicurezza, se previste
- i galleggianti utilizzati come postazioni di sparo per spettacoli pirotecnici devono essere dotati di dichiarazione di idoneità al trasporto di merci pericolose, rilasciato dal RINA o altro organo tecnico
- l’unità impiegata per il rimorchio o la spinta dei galleggianti deve essere iscritta nei registri nautici, almeno nel registro dei motoscafi e imbarcazioni ad uso privato. Non sono previste ulteriori autorizzazioni per il rimorchio o spinta, come previsto dal regolamento per la navigazione interna (Decreto del Presidente della Repubblica 28/06/1949, n. 631, art. 142).
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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 11:23.04